Emergenza Covid-19: gestione rifiuti e normativa ambientale

Senza pretese di esaustività (in un  panorama normativo in quotidiana evoluzione), si riporta un excursus delle novità sulla gestione rifiuti legate all’emergenza Covid-19

 

I. Istituto Superiore di Sanità (“ISS”) parere 13 marzo 2020 n. 8293 inerente alle modalità di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali si trovino soggetti positivi al SARS-COV-2 (c.d. Covid-19).

n.b. il parere è poi confluito nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” (da ultimo aggiornato il 31 marzo 2020).

l’ISS ha chiarito che i detti rifiuti urbani debbano essere considerati equivalenti ai rifiuti sanitari ex D.P.R. 254/2003.

L’ISS, però, conscio delle difficoltà legate alle attuali contingenze, ha fornito alcune raccomandazioni, ritenute sufficienti a contenere la diffusione del virus e a proteggere cittadini e operatori del settore, anche in caso di impossibilità di gestione specifica ai sensi del D.P.R. citato.

Più nello specifico:

1. per ciò che concerne la gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui vi siano soggetti positivi in quarantena o in isolamento obbligatori, si raccomandano le seguenti misure:

 

  • sospensione della raccolta differenziata: tutti i rifiuti devono essere considerati indifferenziati;
  • modalità specifiche di raccolta domestica dei rifiuti (numero di sacchetti, separazione dei rifiuti all’interno dell’ambiente domestico, modalità di manipolazione degli stessi);
  • smaltimento quotidiano negli appositi contenitori (condominiali o su strada) e, ove tale modalità non sia possibile, è caldeggiata l’istituzione di un servizio di ritiro dedicato (erogato da operatori specializzati);
2. invece, per quanto riguarda i rifiuti provenienti da abitazioni in cui non vi siano soggetti positivi al tampone in quarantena o isolamento obbligatori
  • è ritenuta idonea la gestione ordinaria degli stessi (compresa la raccolta differenziata)
  • con alcuni accorgimenti (fazzoletti, rotoli di carta monouso, mascherine e guanti dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, riducendo al minimo la manipolazione);
3. per gli operatori del settore:
  • dà indicazioni puntuali su tipo di dispositivi di protezione, sanificazione degli stessi, oltre a stabilire le modalità di manipolazione dei rifiuti;

4. per i volontari:

  • dà indicazioni sulle attività consentite;
5. l’ISS, infine, esplicita che
  • deve essere privilegiato l’incenerimento dei rifiuti, al fine di minimizzare la manipolazione degli stessi.
II. Sulla scia delle predette raccomandazioni alcune regioni hanno emanato ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191, D.lgs. 152/2006

(v. infra per i singoli provvedimenti regionali).

 
III. Documento SNPA 23 marzo 2020, fermo quanto già stabilito dai singoli provvedimenti regionali, fa chiarezza sui possibili contenuti dei provvedimenti d’urgenza ex art. 191 D.lgs. 152/2006.
L’SNPA:
1. ribadisce che
  • la raccolta e la gestione rifiuti, compresa la raccolta differenziata, devono essere garantiti e attuati secondo le modalità adottate nei vari contesti territoriali;
2. sulla linea di quanto raccomandato dall’ISS chiarisce che:
  • i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata debbano essere avviati alle consuete modalità di gestione, salvi i rifiuti che devono essere conferiti nell’indifferenziato secondo le indicazioni dell’ISS;
  • i rifiuti urbani indifferenziati (che includono fazzoletti, rotoli di carta monouso, mascherine e guanti) sono classificati con l’EER 200301
  • i rifiuti urbani indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o quarantena obbligatori, raccolti con giro dedicato:
  1. devono essere prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
  2. se tale gestione non può essere attuata, devono essere conferiti a impianti di trattamento meccanico biologico (che garantiscano l’igienizzazione del rifiuto e la protezione degli addetti), a impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare (si specificano pure le modalità di movimentazione, segregazione e protezione al fine di evitarne la dispersione);
  • i rifiuti con provenienza diversa da quella di cui alla precedente riga, devono essere gestiti secondo le ordinarie modalità, evitandone la manipolazione diretta da parte degli operatori;
3. richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire per fronte alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sempre che siano garantiti:
  • adeguati spazi di stoccaggio in relazione all’aumento di volume di rifiuti in deposito;
  • rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai materiali stoccati;
  • adeguati sistemi di copertura che limitino infiltrazioni di acque meteoriche ed emissioni di odori;
  • idonei sistemi di segregazione;
4. al fine di scongiurare criticità nel sistema di raccolta e gestione rifiuti, auspica interventi anche normativi volti a:
  • aumentare la capacità di stoccaggio e deposito temporaneo sul territorio nazionale;
  • garantire il prioritario avvio ad incenerimento dei rifiuti sanitari e dei rifiuti urbani indifferenziati a essi equiparati (v. sopra), consentire il conferimento degli ulteriori rifiuti urbani indifferenziati;
  • garantire lo smaltimento in discarica per i flussi di rifiuti in relazione ai quali si presentino difficoltà di destinazione (specifiche tipologie usualmente non trattate sul territorio nazionale);
  • agevolare riprogrammazione e sospensione dei regimi di autocontrollo e di controllo in caso di accertata difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali (laboratori, società specializzate, ecc.);
  • prevedere slittamento delle scadenze amministrative.
 
IV. Circolare MATTM 30 marzo 2020 n. 22276
In considerazione degli atti succitati, il Ministero stabilisce che, nel limite temporale della durata dell’emergenza, le ordinanze ex 191 D.lgs. 152/2006 possano prevedere regimi straordinari in merito a:
1. Capacità di stoccaggio impianti:

le ordinanze possono prevedere, al fine di aumentare le capacità di stoccaggio annuale e istantanea degli impianti (operazioni D15 e R13, per un limite massimo del 50%) per il tempo strettamente necessario a gestire l’emergenza, modificazioni in relazione a:

  1. autorizzazioni ex art. 208 D.lgs. 152/2006;
  2. AIA (titolo III-bis della Parte II D.lgs. cit.) solo ove ciò consista in una modifica non sostanziale (art. 5 D.lgs. cit.);
  3. titolari delle operazioni di recupero ex artt. 214 e 216, D.lgs. 152/2006, fatte salve le “quantità massime” fissate dal D.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
Il Ministero chiarisce che suddette modificazioni dovrebbero essere rese possibili mediante apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (“SCIA”) ex art. 19, L.241/1990 – di cui sono specificati i contenuti minimi e necessari da presentarsi ad Autorità Competente, Prefettura, ARPA e Vigili del fuoco.
2. Deposito temporaneo dei rifiuti: con le citate ordinanze può essere consentito, se ritenuto necessario dalle autorità competenti, il deposito temporaneo di rifiuti fino al doppio del quantitativo massimo previsto dall’art. 183, comma 1, lett. bb), punto 2., D.lgs. 152/2006, con un limite temporale massimo di 18 mesi.
3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali: le dette ordinanze, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, possono consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino a una durata doppia di quella prevista dall’Allegato I, punto 7.1., D.m. 8 aprile 2008, nonché l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio (limite massimo del 20%), fatti salvi il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e dei requisiti e condizioni stabiliti dal D.m. citato.
4. Impianti di incenerimento: Nel rispetto dell’art. 23, Dir. 2008/98/CE, le Regioni possono far ricorso alle ordinanze per autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima, valutata in sede di autorizzazione, per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in isolamento o quarantena obbligatori, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle altre abitazioni e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di epurazione identificati con il codice EER 190805.

5. Smaltimento in discarica:

 

Ove ciò sia necessario a garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, nel contesto della presente emergenza, le ordinanze possono prefigurare, su richiesta del gestore dell’impianto di discarica, la modifica temporanea delle autorizzazioni per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative; sempre che gli scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.
Anche in questo caso il Ministero ritiene che la procedura di modificazione prevista debba essere quella della SCIA che dovrà essere accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità, dei presidi ambientali esistenti, a ricevere tali tipologie di rifiuti.

Infine, le ordinanze, ove ciò sia necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, possono prevedere il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:

  1. inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, che garantiscano sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi, sì da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
  2. confinamento dei detti rifiuti in zone definite della discarica;
  3. copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

Il suesposto trattamento è ritenuto adeguato, nell’attuale contingenza straordinaria ed emergenziale, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, poiché ritenuto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e della salute umana.

 
V. Rapporto ISPRA pubblicato il 16 maggio 2020 – I rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) usati.

Il documento afferisce alla classificazione e gestione dei DPI.

ISPRA chiarisce che, ai fini del documento, il termine DPI indica non solo i Dispositivi di Protezione Individuale ex art. 74 D.lgs. 81/2008 (“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”) ma anche mascherine e guanti utilizzati anche in contesti non legati all’attività lavorativa.

ISPRA precisa che in condizioni normali, alla luce della procedura di attribuzione del codice EER delineata della normativa europea (decisioni 2000/532/CE e 2014/955/UE) e in considerazione funzione del prodotto, i DPI usati possono essere ricondotti al capitolo 15 che individua tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (imballaggi, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi), sottocapitolo 02.

In specie, secondo la valutazione propria del produttore, possono essere ricondotti alla seguente coppia di voci specchio:

– 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;

– 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

ISPRA distingue la trattazione relativa a classificazione e gestione dei predetti DPI, durante l’emergenza Covid-19, a seconda della provenienza:

A.   DPI usati prodotti dalle utenze domestiche 

A.1. Abitazioni dove risiedono persone malate o positive al tampone o in quarantena obbligatoria

a) Interruzione della raccolta differenziata

b) Conferimento di tutti i rifiuti nell’indifferenziato

c) Utilizzo di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro

d) Adeguata chiusura del sacco, non toccare i rifiuti e il sacco con le mani nude, non schiacciare il sacco, evitare l’accesso ad animali

A.2. Abitazioni dove non risiedono persone malate o positive al tampone o in quarantena obbligatoria

a) Prosecuzione delle consuete modalità di raccolta differenziata

b) Conferimento di fazzoletti, rotoli di carta mascherine, guanti monouso nei rifiuti indifferenziati

c) Per i rifiuti indifferenziati utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l’altro

d) Adeguata chiusura del sacco dell’indifferenziato, non toccare con le mani, non schiacciare il sacco, evitare l’accesso ad animali

e) Conferimento della raccolta differenziata e dell’indifferenziato secondo le modalità in vigore sul territorio

La gestione dei DPI provenienti da utenze domestiche deve avvenire in conformità a quanto stabilito dal Rapporto ISS n. 3/2020 e dalle Linee guida SNPA 23 marzo 2020, pertanto i DPI dovranno essere gestiti come rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301).

B.    DPI prodotti dalle utenze produttive

B.1. DPI prodotti dalle utenze produttive i cui rifiuti sono assimilati agli urbani (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali)

•   Ai quali si applicano criteri di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ISS e dal SNPA, nonché delle specifiche disposizioni individuate dall’autorità territorialmente competente.

•   Fatte salve eventuali diverse classificazioni individuate dalle autorità territorialmente competenti attraverso lo strumento dell’ordinanza ex articolo 191 del D.lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

B.2. DPI prodotti dalle utenze produttive i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani

Rispetto alle quali si sottolinea che le utenze produttive, in via generale, non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati

Perciò la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo i cui rifiuti non siano assimilati sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, deve essere ricercata entro il capitolo 1502.

ISPRA indica, poi, alcuni elementi di valutazione volti a escludere il rischio infettivo, quali:

  • monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell’unità locale dell’impresa negli ultimi 15 giorni;
  • utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
  • possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato al fine di garantire l’effettivo abbattimento della carica virale.

ISPRA specifica poi che il produttore sarà tenuto (come previsto dalle norme generali) all’attribuzione del pertinente codice EER secondo le procedure individuate (codice EER 15 02 02* o 15 02 03) e che le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti che saranno conferiti ai soggetti autorizzati alla loro gestione.

C.    DPI prodotti dalle strutture sanitarie

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2003 che individua la corretta codifica nel capitolo 18 EER, sia ai fini della classificazione sia per le relative modalità di gestione.

Nella specie ai sensi del D.P.R. 254/2003, i DPI usati sono ricondotti ai seguenti codici del sottocapitolo 18 01:

18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).

ISPRA ricorda ex D.P.R. 254/2003 e l’allegato I (tabella 4.2) i guanti monouso, indumenti protettivi, mascherine, devono intendersi pericolosi (codice EER 18 01 03*) ove presentino “almeno una delle seguenti caratteristiche:

2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2b) siano contaminati da:

2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico” (articolo 2, comma 1, lett. d), D.P.R. cit.).

 

VI. Rapporto ISS n. 26/2020 – “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” – versione 18 maggio 2020

L’ISS, sulla base degli studi fin ora disponibili in merito ai tempi di permanenza e sopravvivenza del virus SARS-COV- 2, fornisce indicazioni sulla classificazione e gestione di rifiuti costituiti da mascherine a guanti monouso.

L’Istituto superiore di Sanità specifica che le indicazioni riportate non riguardano mascherine e i guanti provenienti da attività per le quali il loro utilizzo sia già stabilito per legge o da regolamenti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative, per le quali continueranno a trovar applicazione le specifiche procedure esistenti.

Circa la classificazione e gestione di mascherine a guanti monouso prodotti da utenze domestiche, assimilate alle domestiche e da attività lavorative per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o regolamenti, l’ISS distingue tra:

1.     utenze domestiche dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria

2.     utenze domestiche dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria

Classificazione

ISS chiarisce che mascherine e i guanti prodotti dalle attività domestiche sono classificabili come “rifiuti urbani” ai sensi dell’art. 183, D.lgs. 152/2006, riconducibili al capitolo 20 dell’EER e ove conferiti insieme agli altri rifiuti domestici indifferenziati, individuabili dal codice EER 200301.

Gestione secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 (rifiuti indifferenziati).

3. attività lavorative di tipo privato o pubblico per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o regolamenti

Classificazione:

Sul presupposto che mascherine e quanto monouso prodotti in seno ad attività economiche debbano essere ricondotti alla categoria dei “rifiuti specialiex art. 183, D.lgs. 152/2006, ISS ribadisce quanto già sostenuto da ISPRA nel documento del 16 maggio u.s., ossia che il criterio per individuare il codice EER a cui ricondurre possa a essere quello della funzione.

Ciò in quanto l’utilizzo di mascherine e guanti monouso non è riconducibile a nessun processo produttivo specifico fra quelli a cui fanno riferimento i capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20 dell’EER

In considerazione della funzione di prevenzione del contagio da COVID-19, che mascherine e guanti svolgono, prima di diventare rifiuti, l’ISS indica come capitoli di riferimento quelli dal 13 al 15 dell’EER.

L’Istituto ritiene che il codice EER che descrive in maniera più ragionevole detti rifiuti sia il 150203 (Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*), poiché:

  • l’assegnazione di tale codice consentirebbe a diverse utenze non domestiche, e non assimilate ad esse, di poter conferire le mascherine e i guanti esausti insieme ad altri indumenti protettivi eventualmente già utilizzati per gli specifici processi produttivi senza dover modificare eventuali contratti/autorizzazioni già in essere o doverne attivare di nuovi;
  • l’assegnazione del codice non pericoloso deriva dal fatto che mascherine e guanti sono utilizzati per la prevenzione da persone sane. Perciò non contengono materiale infetto. Qualora sopraggiunga accertamento diagnostico di casi infetti tra il personale si ritiene, comunque, che le mascherine e i guanti da questi utilizzati debbano essere gestite e smaltite di conseguenza. In tal caso, qualora non si riuscisse a garantire un’adeguata gestione separata, in linea con quanto previsto anche per le utenze domestiche con presenza di soggetti positivi al tampone, è possibile anche la loro classificazione con il codice riferito ai rifiuti contaminati da sostanze pericolose (150202*)

Gestione:

  • attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti.
  • attività lavorative che non hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, il codice in grado di rappresentare meglio la tipologia di rifiuto costituito dalle mascherine e i guanti monouso è l’EER 150203.

L’ISS sottolinea che l’assimilazione a rifiuti urbani appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le aziende sia le attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere economico e gestionale.

Ciò in considerazione della natura dei materiali utilizzati per questi dispositivi di protezione, e che gli stessi sono utilizzati in via transitoria per esigenze di tutela della salute pubblica e non per la protezione di particolari categorie di lavoratori esposti a specifici rischi professionali, e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo.

È raccomandata, in ogni caso, l’adozione di regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo (es. cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più soggetti).

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di lavoro.

ISS fornisce infine precise indicazioni sul posizionamento, caratteristiche e movimentazione dei contenitori per il conferimento di mascherine e guanti.

L’istituto, infatti, raccomanda l’uso contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso, indipendentemente dal codice EER assegnato e indica le modalità di gestione:

  • chiara identificabilità della posizione del contenitore;
  • posizionamento dei punti di conferimento in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro al fine di prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico disposto  dal D.p.c.m. 26 aprile 2020;
  • uso di contenitori che minimizzino il contatto diretto, del lavoratore che si disfa del dispositivo, con rifiuto e contenitore medesimo e che garantiscano adeguata areazione per prevenire condense (evitare rischio di sviluppo di microorganismi);
  • collocazione dei contenitori in locali che assicurino adeguato ricambio di aria e riparo da eventi meteorici;
  • prelievo del sacco, contenente i rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso, a opera del personale addetto e secondo le indicazioni date (chiusura sacco, disinfezione del sacco con prodotti specifici individuati nel Rapporto ISS COVID 19 n. 19/2020).

Atti regionali

A livello locale, sono diverse le Regioni che, negli ultimi giorni, sono intervenute in materia. Si riportano di i provvedimenti che ci risultano finora emanati:

Abruzzo:

Basilicata:

Calabria:

Campania:

Emilia Romagna:

Friuli Venezia Giulia:

Lazio:

Liguria:

Lombardia:

Marche:

Molise:

Piemonte:

Puglia:

Sardegna:

Sicilia:

Toscana:

Trentino Alto Adige:

Umbria:

Val d’Aosta

Veneto:


Altre disposizioni di interesse amministrativo-ambientale emesse nell’ambito dell’emergenza Covid-19:

Stato

 

D.l. 17 marzo 2020 n. 18

convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27 – in vigore dal 30 aprile 2020

(in grassetto le novità di interesse inserite dalla legge di conversione)

Art. 103

1.   Escluso il periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 per il calcolo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o che siano iniziati dopo la data medesima;

È fatto in ogni caso obbligo alle pp.aa. di assicurare la ragionevole durata dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti anche in relazione a motivate istanze degli interessati;

2.   il lasso temporale tra 23 febbraio e 15 aprile 2020 non è utile al computo dei termini per la formazione del silenzio significativo (silenzio-assenso o silenzio-diniego);

3.   tutti gli atti abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, permessi, attestati, certificati, ecc.), in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, mantengono validità sino al 15 giugno 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020 – periodo aggiunto dal d.l. 34/2020, n.d.r. -. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

n.b. la dilazione dei termini procedimentali e per la formazione del silenzio significativo, non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati

In applicazione all’art. 103 cit. si veda Circolare Albo nazionale gestori ambientali 23 marzo 2020, n. 4, da ultimo sostituita dalla Circolare 22 maggio 2020 n. 5 con la quale si chiarisce che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020

Art. 107,

commi 4 e 5

I termini per la determinazione delle tariffe TARI e TARI corrispettivo tariffa corrispettiva sono prorogati al 30 giugno 2020.

I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 147/2013, approvare le tariffe TARI e tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Art. 113

Proroga al 30 giugno 2020 dei termini di:

a)  presentazione del MUD;

b)  in ambito pile e accumulatori:

  • per i produttori, presentazione della comunicazione annuale dei dati su pile e accumulatori immessi sul mercato;
  • per il Centro di coordinamento, trasmissione dei dati relativi a raccolta e riciclaggio degli accumulatori (portatili, industriali e per veicoli);

c) per i titolari di impianti di trattamento RAEE, presentazione della comunicazione delle quantità di RAEE trattati nell’anno precedente;

d) versamento del diritto annuale per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (in merito v. ).

Art. 113bis

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

 

D.l. 8 aprile 2020 n. 23

convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n. 40 – in vigore dal 7 giugno 2020

(in grassetto le novità di interesse inserite dalla legge di conversione)

Art. 4-bis

Apportate modificazioni all’art. 1, comma 53, l. 190/2012.

Nella specie:

  • sono state abrogate le lettere a) e b);
  • dopo la lettera i) sono state aggiunte nuove categorie di attività ritenute come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, in particolare si segnala la nuova lettera i-quater) afferente ai servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 4-ter

Inerente agli “Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

Secondo cui Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Art. 30-bis

Recante “Norme in materia di rifiuti sanitari

Secondo cui Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Art. 37

Confermata la proroga al 15 maggio 2020 del termine di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 103, d.l. 18/2020.

Pertanto:

1.   il periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 per il calcolo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o che siano iniziati dopo la data medesima;

È fatto in ogni caso obbligo alle pp.aa. di assicurare la ragionevole durata dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti anche in relazione a motivate istanze degli interessati;

2.   il lasso temporale tra 23 febbraio e 15 maggio 2020 non è utile al computo dei termini per la formazione del silenzio significativo (silenzio-assenso o silenzio-diniego).

Si rammenta che:

  • le pp.aa. hanno l’obbligo di assicurare la ragionevole durata dei procedimenti (con priorità per quelli considerati urgenti);
  • la dilazione non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché’ di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

 

D.M. Trasporti 10 marzo 2020

  Proroga (al 30 giugno 2020) delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Circolare MATTM 23 marzo 2020 n. 20460

Il Ministero dell’Ambiente con una circolare avente immediata efficacia, chiarisce che i certificati rilasciati dagli Organismi di certificazione alle persone fisiche e alle imprese per lo svolgimento delle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (artt. 7 e 8, D.P.R. 146/2018), in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.

I soggetti interessati dalla circolare ed iscritti al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’art. 15, D.P.R. 146/2018 resteranno quindi visibili nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

 

Regioni
Abruzzo 

D.G.r. 28 aprile 2020 n. 298

Indicazioni operative relative agli adempimenti in materia AIA, emissioni in atmosfera, energia, cave e miniere, acque termali, scarichi acque reflue, valide per il periodo che decorre dal 23 febbraio 2020 fino al termine di validità delle misure restrittive legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento gli agli adempimenti AIA, prevede:

  • la sospensione fino al termine di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, degli adempimenti sugli autocontrolli delle emissioni previsti dai piani di monitoraggio, ove necessitino del ricorso a laboratori di analisi esterni o in caso di sospensione delle attività, come stabilito dal d.p.c.m. 22 marzo 2020;
  • nei casi di cui al punto precedente, che la modifica del numero di autocontrolli complessivi, previsti dai piani di monitoraggio, limitatamente alla sospensione e all’annualità 2020 non necessita di modificazione all’autorizzazione;
  • il differimento di 60 gg., decorrenti dal termine di validità delle misure di contenimento, dei termini per adempiere alle prescrizioni AIA che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti o modifiche tecnologiche;
  • il differimento di 90 gg., decorrenti dal termine di validità delle misure di contenimento, degli adempimenti previsti dall’art. 29-decies D.lgs. 152/2006;
  • che i gestori di installazioni AIA sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e le misure previste dalla normativa, per tutti gli adempimenti che non siano contemplati nei punti precedenti.
Calabria 

Ordinanza 11 marzo 2020 n. 6

Urgenti misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-2019 – Continuità nel trattamento dei rifiuti urbani – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 833/1978.

Ordina a tutti gestori degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti privati di trattamento e smaltimento dichiarati di interesse pubblico, di assicurare senza soluzione di continuità l’erogazione del servizio pubblico essenziale sino alla vigenza del DPCM 8 marzo 2020.

Chiarisce che successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.

Campania

D.g.r. 15 aprile 2020 n. 182

Relativa alla sospensione dei termini di versamento tributari, che scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania, in relazione a:

  1. imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA);
  2. imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA);
  3. tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD);
  4. addizionale applicata all’accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN).

Gli adempimenti e i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020.

La sospensione non inerisce al decorso dei termini per il ravvedimento ex art. 13 D.lgs. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale periodo.

Con esclusivo riferimento all’IRESA sono contestualmente sospesi i termini per il riversamento delle somme riscosse da GESAC S.p.A., la quale potrà provvedere entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

 

D.g.r. 9 giugno 2020 n. 281

Recante “Determinazioni in merito alla sospensione fino al 30 settembre 2020 di adempimenti tributari e termini di versamento relativi alla tassa automobilistica e ad altre imposte e tributi regionali, nonché alla sospensione delle attività dell’agente della riscossione e alle ingiunzioni fiscali”.

Si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 relativi, tra l’altro, al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD).

Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2020.

Precisa che la sospensione non impedisce il versamento ordinario volontario alle già fissate scadenze e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Emilia Romagna

D.g.r. 16 marzo 2020 n. 211

Inerente il differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA e AUA:

1.   approva le indicazioni operative per i titolari di AIA e AUA legate all’impossibilità di rispettare le scadenze, previste dalle autorizzazioni, a causa dell’emergenza COVID-19. Perciò nel periodo dal 23 febbraio al periodo di vigenza delle misure contenitive connesse all’emergenza:

   a.  non sono da considerarsi tassative le frequenze assegnate per gli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’istallazione o dell’impianto;

   b.  nel caso di impossibilità di effettuazione di alcuni degli autocontrolli, il gestore dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC). Senza necessità di modifiche alle autorizzazioni, gli autocontrolli dovranno essere espletati al termine dell’efficacia delle misure contenitive o, se possibile, in data precedente, sì da assicurare il rispetto del numero annuale di autocontrolli;

   c.  qualora le contingenze legate all’emergenza COVID-19 impediscano al gestore il rispetto dei termini per le comunicazioni e trasmissioni AIA e la redazione del piano di utilizzazione agronomica (art. 15, comma 10, R.r. 3/2017), deve esserne data comunicazione (anche tramite PEC) al SAC, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando contestualmente la data presunta entro la quale si ritiene che sia possibile l’adempimento. Le comunicazioni sono da intendersi come istanze di modifica non sostanziale e sono assentite automaticamente;

   d.  la stessa procedura di cui al precedente punto c. si applica alle AIA che rechino prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali il cui rispetto sia impossibilitato dall’emergenza;

   e.  qualora sia stata fissata una data per il “riesame” nel periodo di vigenza delle misure contenitive, il gestore ne dà comunicazione al SAC, ove possibile entro il giorno antecedente alla scadenza, e indica la data in cui ritiene che sia possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per l’adempimento di intende prorogato a detta nuova data;

2.   fissa i termini massimi per l’espletamento degli adempimenti, decorrenti dalla data di cessazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti statali e regionali legati all’emergenza:

   a.    campionamenti (autocontrolli): 60 gg;

   b.    attivazione impianti: 90 gg;

   c.    Presentazione documentazione inerente a riesami, elaborazione dati e relazioni piani (v. PUA): 30 gg.

 

D.g.r. 23 marzo 2020 n. 227

Recante disposizioni urgenti in materia di termini per le tematiche ambientali a seguito delle misure disposte per la gestione dell’emergenza COVID-19. Tra l’altro, differisce:

1.    al 30 giugno i termini per il pagamento dei canoni di concessione ex art. 8, comma 1, l.r. 2/2015, nonché delle rateizzazioni già disposte e gli ulteriori termini del demanio idrico;

2.   al 30 giugno i termini di pagamento dei canoni di concessione delle acque minerali (art. 16bis, comma 1, l.r. 3/1988);

3.   al 31 luglio il termine per il versamento del primo trimestre dell’Ecotassa (l. 549/1995);

4.   al 31 luglio il termine per la presentazione della dichiarazione ex art. 13-ter l.r. 31/1996, per il pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (primo trimestre);

5.   al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione dell’atto di rideterminazione dell’importo del tributo speciale per il deposito in discarica in relazione alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte a livello comunale (d.g.r. n. 2192/2017);

6.   al 15 luglio 2020 il termine per la compilazione della scheda impianti dell’applicativo O.R.S.O. (d.g.r. n. 2147/2018);

7.   . al 30 settembre i termini prescritti nelle condizioni ambientali dei provvedimenti VIA la cui scadenza è prevista nel periodo di vigenza dell’emergenza legata al COVID-19.

Lazio

D.d. 22 marzo 2020 n. G03098

Misure temporanee e urgenti in ambito AIA:

1.    differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione ex art. 29-decies D.lgs. 152/2006;

2.    salve ulteriori disposizioni emergenziali nazionali e regionali, sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti sui controlli previsti dai piani di monitoraggio delle AIA.

 

D.d. 22 marzo 2020 n. G03103

Misure temporanee e urgenti inerenti alle prescrizioni AIA di competenza regionale: sospensione fino al 15 aprile 2020 delle prescrizioni imposte, ex punto 5. dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 (Gestione rifiuti), al Gestore con le A.I.A. di esclusiva competenza regionale che implichino il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle istallazioni o che siano in contrasto con le disposizioni dei Dd.p.c.m. del marzo 2020.

 

D.d. 14 aprile 2020 n. G04194

Proroga al 15 maggio 2020 il periodo di sospensione per gli adempimenti AIA di cui alla precedente d.d. 22 marzo 2020, n. n. G03103.

Liguria

Decreto Soggetto Attuatore della Protezione Civile 26 marzo 2020 n. 7/2020

Disposizione per il differimento dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA e AUA:

1.    differimento al 30 settembre 2020 del termine per adempiere alla trasmissione dei dati di cui all’art. 29-decies, comma 2, D.lgs. 152/2020, fermo l’obbligo di informazione in caso di violazione dell’autorizzazione e gli obblighi di adozione delle misure necessarie al ripristino ex art. 29-decies, comma 2, cit.;

2.    differimento al 30 settembre 2020 del termine di trasmissione di altre comunicazioni previste dai provvedimenti AUA e autorizzazioni generali, con scadenza tra il 23 febbraio e il 30 luglio 2020;

3.    permangono, invece, i consueti obblighi di comunicazione in relazioni a malfunzionamenti o incidenti, cui si applicano i termini previsti dalle norme e dalle autorizzazioni;

4.    differimento al 30 settembre 2020 di ulteriori adempimenti (con scadenza tra il 23 febbraio e il 30 luglio 2020) derivanti da prescrizioni, recate nelle AIA o nelle AUA che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento, l’attivazione di impianti e tecnologie, con particolare riferimento a quelle attività che implicano il ricorso a personale esterno;

5.    sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti sui controlli delle emissioni (autocontrolli) previsti nei PMC della AIA e nei provvedimenti AUA – con particolare riferimento ai controlli che implicano il ricorso a personale esterno- fatta salva l’esecuzione di campionamenti complessivi e previsti nel corso dell’anno;

6.    se la sospensione degli autocontrolli di cui al precedente paragrafo non consente l’esecuzione dei campioni complessivi previsti nel corso dell’anno, la sospensione deve essere assentita dall’autorità competente a seguito di motivata comunicazione che il Gestore deve trasmettere all’autorità competente stessa e all’ARPAL.

 Lombardia

D.d.s. 17 marzo 2020 n. 3430

Misure temporanee concernenti alcuni adempimenti in ambito A.I.A.:

1. differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione ex art. 29-decies, D.lgs. 152/2006;

2. sospensione fino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo regionale in seno alla presentazione di istanze di rilascio, riesame o modifica delle A.I.A;

3. salve ulteriori disposizioni nazionali o regionali di natura emergenziale, sospensione sino al 30 aprile 2020 degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai piani di monitoraggio delle A.I.A.

 

D.g.r. 23 marzo 2020, n. XI/2965

Rinvio (al 30 giugno 2020) del pagamento del tributi regionali e, quindi, anche del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa) per il primo trimestre 2020.

 

D.d.s. 26 marzo 2020 n. 3795

Differisce al 31 ottobre 2020 il termine per la trasmissione:

  • del Piano di gestione solventi effettuato ex art. 275 D.lgs. 152/2006;
  • del bilancio di massa relativo all’utilizzo di COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con l’utilizzo di solventi.

 

D.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3005

Proroga dei termini (al 30 giugno 2020) per la compilazione dell’applicativo O.R.S.O. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti negli impianti regionali e contestuale modifica dell’allegato A della D.g.r. 21 aprile 2017 n. X/6511.

 

D.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3147

Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali:

1.       conferma disposizioni recate dalle dd.d.s. 17 marzo 2020 n. 3430 e 26 marzo 2020 n. 3795:

  • sospensione fino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo “Modulistica IPPC on line” in sede di istanza di rilascio, riesame o modifica delle AIA;
  • differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alle comunicazioni sui controlli alle emissioni eseguiti nel 2019;
  • differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del piano gestione solventi;

2.        per le AIA, AUA e autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e per le autorizzazioni settoriali ex D.lgs. 152/2006 Parte Terza, Quarta e Quinta, stabilisce, in via temporanea, la possibilità di:

  • sospendere fino al 30 luglio 2020 gli adempimenti relativi ai controlli previsti dalle autorizzazioni (in particolari quelli effettuati da società esterne), previa informazione dell’Autorità competente. Restano ferme le ordinarie attività (controllo, gestione e manutenzione) volte a garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti;
  • differire per un massimo di sei mesi gli adempimenti che richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l’esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di ulteriori documentazioni/relazioni, l’installazione/ revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne e che secondo l’autorizzazione avrebbero dovuto essere eseguiti tra il 23 febbraio e il 30 luglio 2020. Il differimento può essere validamente disposto solo previa comunicazione all’Autorità competente e ha valore di modifica non sostanziale.

3.       differisce di 180 giorni i termini disposti dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 n. XI/2606 in relazione a voltura e modifica non sostanziale di AUA e domande di adesione all’autorizzazione in deroga alle emissioni (art. 272, comma 2, D.lgs. 152/2006).

Marche

D.d. 3 aprile 2020 n. 68

Misure temporanee ed urgenti di semplificazione di taluni adempimenti, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ambito AIA:

Stabilisce:

·      differimento al 31 luglio 2020 del termine per la comunicazione ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, d.lgs. 152/2006;

·      sospensione, fino alla cessazione delle restrizioni, degli adempimenti imposti ai gestori di installazioni in regime AIA in relazione a prescrizioni, controlli, nonché autocontrolli stabiliti dal piano di monitoraggio e controllo (“PMC”) con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio continuo e di quelli effettuati da personale interno, fermo il rispetto delle disposizioni in tema di salute degli operatori e di tutela dell’ambiente, in particolare dei limiti per le emissioni;

·      sospensione, degli adempimenti relativi all’ottemperanza alle condizioni ambientali e ai piani di monitoraggio ambientale conseguenti alle procedure di VIA correlate a installazioni in regime AIA, fino alla cessazione dell’efficacia delle restrizioni che ne impediscano l’esecuzione. Fermo il doveroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell’ambiente, in particolare dei limiti per le emissioni;

Fissa, poi, i termini massimi (che decorreranno dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni assunte con provvedimenti statali e regionali) per l’esecuzione degli adempimenti:

·      campionamenti: 60 gg;

·      attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure gestionali: 90 gg;

·      presentazione della documentazione per riesami, relazioni, elaborazione dati, ottemperanze: 60 gg.

Piemonte

D.d. 27 marzo 2020 n. 109

Misure temporanee relative agli adempimenti previsti dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all’art. 272, comma 2, D.lgs. 152/2006. Proroga:

  • al 30 giugno 2020 per gli adempimenti relativi agli autocontrolli dell’emissione in atmosfera con termine successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale ex 272, comma 2, D.lgs. 152/2006;
  • al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione dei “modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi”, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale ex 272, comma 2, D.lgs. 152/2006.

 

D.p.g.r. 3 aprile 2020 n. 36

Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19; Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 833/1978.

Nel regolare, ai fini di tutela dell’igiene e della salute pubblica, le attività sociali ed economiche dei cittadini della Regione, l’ordinanza prevede, tra l’altro, che siano garantite, in quanto attività di pubblico interesse, le attività di gestione rifiuti (cfr. artt. 177, comma 2 e 183, comma 1, D.lgs. 152/2006), ossia:

  • raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali;
  • controllo delle suddette operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
  • operazioni effettuate in qualità d commerciante o intermediario.

 

D.P.g.r. 13 aprile 2020 n. 43

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19; Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 833/1978.

Sostituisce il precedente Decreto n. 36/2020, nel formulare la nuova regolamentazione delle attività sociali ed economiche dei cittadini della Regione, l’ordinanza ribadisce che le attività di gestione rifiuti (cfr. artt. 177, comma 2 e 183, comma 1, D.lgs. 152/2006), in quanto attività di pubblico interesse, debbano essere garantite.

Puglia

D.g.r. 30 marzo 2020 n. 633

Dispone alcune misure temporanee e urgenti in tema di AIA e di emissioni. Differisce:

  • al 30 settembre il termine per la trasmissione della relazione annuale AIA (art. 29-sexies, Dlgs 152/2006) con riguardo alle informazioni ambientali dell’anno solare 2019, ferma restando la facoltà degli stessi gestori di adempiere anche prima del suddetto termine fissato.
  • per coloro che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico delle emissioni in atmosfera ex art. 269, D.lgs 152/2006, al 30 settembre 2020 il termine per la compilazione del CET (Catasto informatizzato dalle emissioni territoriali) e successiva trasmissione del modulo di fine compilazione per l’anno 2019 ad ARPA Puglia.
Toscana

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 4 maggio 2020 n. 51

Ferma la possibilità di svolgere le normali attività operative e logistiche, stabilisce che i centri di raccolta (d.m. 8 aprile 2008) e le stazioni ecologiche (art. 13, comma 2, lett. a), d.P.G.r. 29 marzo 2017, n. 13/R) siano chiusi al pubblico.

È però consentita l’apertura al pubblico, da parte di Comuni e gestori, nei casi in cui i rifiuti non possano essere raccolti con modalità alternative rispetto al conferimento diretto alle suddette strutture. Ferma restando la necessità di garantire la destinazione finale dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria necessarie a garantire la sicurezza delle persone e dei lavoratori.

Il Comune o il gestore che optino per la riapertura al pubblico possono definire specifici orari (anche con fasce orarie diverse da quelle ordinarie) sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Con l’ordinanza in parola cessa di avere efficacia il punto 4 dell’Ordinanza 6 aprile 2020 n. 25.

Trentino Alto Adige
Ordinanza Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 26 marzo 2020 n. 14/2020  

L’ordinanza contingibile e urgente prevede, tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento delle:

  • tariffa comunale per la gestione dei rifiuti;
  • tariffa per il servizio di idropotabile pubblico;
  • tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

La sospensione vale nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi, senza applicazione di penali eventualmente previste ed interessi, andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 1° luglio 2020.

 

Ordinanza Presidente Provincia di Trento 10 aprile 2020 n. 207099/1

L’ordinanza contingibile e urgente oltre a prevedere specifiche regole in materia di gestione rifiuti (v. supra) detta anche “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMBIENTALI”, tra cui:

  • le prescrizioni o le raccomandazioni dell’autorizzazione ambientale a cui non è possibile ottemperare nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell’emergenza sanitaria (a oggi fissata al 31 luglio), nel rispetto dei termini originariamente previsti al netto del periodo di sospensione o, comunque entro 60 giorni dal 31 luglio 2020, senza necessità di comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all’ARPA provinciale;
  • il gestore che non sia nella possibilità di effettuare gli autonomi controlli nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la cessazione dell’emergenza sanitaria (a oggi fissata al 31 luglio) è tenuto a darne comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all’ARPA provinciale e al Comune di competenza;
  • la frequenza degli autocontrolli, stabilita dall’autorizzazione, la cui scadenza ricada dell’interno del periodo di emergenza sanitaria è sospesa fino al termine della situazione di impossibilità o, al più tardi alla cessazione dell’emergenza (a oggi fissata al 31 luglio). Il gestore dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all’ARPA provinciale e al Comune di competenza, indicando pure la data in cui i controlli riprenderanno;
  • se la frequenza degli autocontrolli è superiore al periodo di emergenza sanitaria e la relativa scadenza ricada all’interno del suddetto periodo, il controllo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla cessazione dell’emergenza;
  • quanto alla messa in esercizio di impianti è fatto salvo l’obbligo di comunicazione preventiva (art. 269, comma 6, D.lgs. 152/2006). Tuttavia se la comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali è stata effettuata, ma non sia stata possibile la messa in esercizio per via della sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria, il termine è sospeso e tornerà a decorrere una volta cessata l’emergenza (a oggi prevista per il 31 luglio). Al riavvio dell’attività produttiva dovrà essere comunicata la nuova data di messa in esercizio.

In tema si veda anche l’allegato 1 dell’ordinanza, recante ricognizione degli effetti sui procedimenti amministrativi in materia ambientale, la quale reca una sezione dedicata alle autorizzazioni ambientali.

È inoltre presente una sezione dedicata alle terre e rocce da scavo.

Umbria
D.d. 23 marzo 2020, n. 2578

Misure temporanee e di semplificazione in ambito AIA e AUA:

1.    differimento al 30 maggio 2020 per la restituzione della scheda informativa di corrispondenza alle BAT;

2.    differimento al 30 giugno 2020 per la restituzione della scheda informativa di corrispondenza alle BAT, per i gestori delle istallazioni assoggettate a riesame per attività secondarie;

3.    ferme le disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e nel rispetto dei limiti delle emissioni, sospensione fino al 30 maggio 200 degli autocontrolli per i gestori in possesso di autorizzazione unica (art. 208, D.lgs. 152/2006) a esclusione di quelli effettuati con monitoraggio continuo e di quelli effettuati con personale interno;

4.    differimento al 30 maggio 2020 del termine per adempiere alla comunicazione ex art. 29-decies D.lgs. 152/2006.

 

D.d. 6 aprile 2020 n. 3003

AIA e AUA: adempimenti. Misure temporanee di semplificazione conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Integrazioni:

differisce al 30 luglio 2020 il termine di compilazione delle schede mensili relativi al 1° trimestre dell’applicativo O.R.SO., per i Gestori degli impianti operanti in regime di AIA e di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 che si trovino nelle condizioni richiamate in premessa, fermo restando che il Gestore dovrà sempre fornire i dati previsti per consentire le successive verifiche all’Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

 

L.r. 20 maggio 2020 n. 4

L’art. 6 prevede la sospensione dei versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. Ecotassa) relativi al secondo trimestre 2020, che potranno essere effettuati senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.

La sospensione non si applica a chi esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

I soggetti obbligati con obbligo di rivalsa (gestori d’imprese di stoccaggio definitivo e gestori di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia) applicano la sospensione nei confronti dei soggetti conferenti con vincolo di traslazione degli effetti sospensivi a favore dei comuni affidatari del servizio.

 

D.G.r. 20 maggio 2020 n. 398

Bonifica dei siti contaminati. Differimento adempimenti conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. differisce i termini previsti, ai sensi degli artt. 242 e 249 D.Lgs. 152/2006 e D.m. 31/2015, nei procedimenti di bonifica in corso alla data del 23 febbraio 2020 o autorizzati successivamente a tale data, per un periodo pari a quello intercorrente tra la medesima data ed il 15 maggio 2020, salvo che il differimento comporti la diffusione incontrollata dell’inquinamento e rischi immediati per la salute umana e ferma la possibilità del Soggetto obbligato di rispettare i termini stessi qualora ciò sia possibile senza rischi per gli operatori;

2. prevede poi che l’automatico aggiornamento della suddetta scadenza, ove la legislazione nazionale dovesse prevedere una proroga alla citata scadenza del 15 maggio.

Val d’Aosta

Ordinanza del Presidente della Regione 3 maggio 2020 n. 192

Reca, tra l’altro, la disciplina afferente al conferimento, nei centri di raccolta, dei rifiuti:

  • derivanti da attività agricole per autoconsumo;
  • derivanti da cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi;
  • urbani ingombranti.

Prevede che le persone fisiche possano conferire, una volta a settimana (a eccezione degli imprenditori), i suddetti rifiuti al centro di raccolta territorialmente competente, indicando in apposita autocertificazione il luogo di provenienza e il percorso più breve per raggiungere il centro di raccolta stesso.

I gestori adottano regole specifiche su orari e modalità di accesso, al fine di evitare assembramenti.

Per i rifiuti urbani ingombranti, deve, in ogni caso, essere privilegiato il servizio di raccolta a chiamata.

All’interno dei centri di raccolta è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza e l’uso, sia per gli addetti sia per i soggetti conferitori, di DPI (guanti e mascherine).

 Veneto

Circolare 1 aprile 2020 n. 141748

Indirizzi operativi in merito alle attività di monitoraggio e controllo degli impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione della documentazione in ambito AIA e AUA in relazione all’emergenza Covid-19 e al disposto del D.p.c.m. 8 marzo 2020 e ss.mm.ii.:

1.    per gli impianti la cui attività rientra tra quelle temporaneamente sospese dai provvedimenti governativi, chiarisce che la sospensione temporanea si riverbera automaticamente su tutti i controlli i monitoraggi ambientali legati all’esercizio dell’attività, fatta salva l’obbligo del Gestore di mettere in sicurezza aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzatura e impiantistica, al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali;

2.    per gli impianti afferenti ad attività consentite si presuppone la necessità della continuazione delle attività di monitoraggio e controllo. Ciò posto viste le difficoltà di adempimento a dette attività, a causa della contingenza, si chiarisce che i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati a confermare il buon andamento delle attività e dei processi possano essere temporaneamente sospesi ove ricorrano tutti i definiti presupposti. Ossia:

  • controlli non necessari alla gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
  • controlli che non possono essere espletati da personale interno all’impianto;
  • controlli che non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all’emergenza (es. impossibilità di garantire la salute del personale allo scopo dedicato, riduzione dell’organico, limitata possibilità di spostamento all’interno del territorio).

Qualora ricorrano i detti presupposti il Gestore è tenuto a garantire:

  • i controlli necessari alla corretta gestione dell’impianto (es. controlli analitici sui rifiuti in ingresso e in uscita);
  • le ordinarie condizioni di esercizio degli impianti, senza apportare alcuna modifica ai cicli di lavorazione/produzione;
  • la manutenzione e il regolare funzionamento di tutte le attrezzature dei presidi ambientali e di sicurezza dell’impianto;
  • il corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni, ove presenti.

Il Gestore dovrà, poi:

  • impegnarsi ad annotare tutte le anomalie di funzionamento, con particola riferimento ai sistemi di captazione, trattamento e scarico delle emissioni;
  • informare tempestivamente l’autorità competente e gli enti di controllo in caso di mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo impossibilitate;
  • riportare nei report del piano di monitoraggio (se esistenti) i mancati autocontrolli;

3.    stabilisce che il Gestore dovrà operare, entro 60 gg dal cessare delle circostanze legate all’emergenza, quanto disposto dal piano in caso di AIA che prevedano:

  • l’adeguamento a piani di miglioramento programmati;
  • l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali.

Ciò a fronte della tempestiva notificazione, ad autorità competente e enti di controllo, dell’oggettiva impossibilità di adempiere a quanto previsto dal Piano a causa dall’attuale situazione di emergenza;

4.    chiarisce che il Gestore deve informare tempestivamente l’autorità competente del fatto che la data fissata per la presentazione della documentazione di “riesame” cada nel periodo di vigenza delle misure restrittive e che vi siano circostanze che impediscono il rispetto dei termini.

Entro 30 gg dalla cessazione delle circostanze legate all’emergenza il Gestore dovrà trasmettere quanto richiesto;

5.    qualora si verifichino circostante, legate all’emergenza, che impediscano il rispetto dei termini di presentazione delle previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati, compresi i report previsti dal PMC a la relazione annuale AIA (art. 29-decies, D.lgs. 152/2006) e AUA, il Gestore dà tempestiva comunicazione all’autorità competente e agli enti di controllo.

Il Gestore dovrà trasmette quanto richiesto entro 30 gg dalla cessazione delle circostanze legate all’emergenza.

 

(aggiornato al 19 giugno 2020)