Epidemia da corona virus: gli adempimenti del datore di lavoro

L’allarme Coronavirus, al centro delle cronache mondiali degli ultimi giorni, solleva domande inedite sulla gestione dell’emergenza nei luoghi dove si concentrano i principali rischi pandemici: gli ambienti di lavoro.

Ogni datore di lavoro, infatti, è chiamato a mettere in campo tutte le opportune cautele per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ricordiamo infatti che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di tutelare l’integrità fisica del lavoratore ed è inoltre titolare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, di specifici obblighi in qualità di responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” dei propri dipendenti.

Come orientarsi nella individuazione e messa in atto delle cautele necessarie.

Lo scorso 3 febbraio, con la circolare n. 3190, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sui comportamenti prescritti agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico; tali indicazioni, come chiarito dalla circolare, devono essere comunicate dal datore di lavoro all’intero personale dipendente. Si tratta di comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria (cura dell’igiene della persona e dell’ambiente, attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali) o di quelle ulteriormente dettate dal datore di lavoro.

Il Ministero della Salute, tuttavia, aveva emanato la propria circolare sul presupposto che l’Italia avesse pochi casi di contagio e che la probabilità stessa di contagio in Europa fosse stimata da molto bassa a bassa.

I presupposti su cui si fondava la circolare sono stati superati dai fatti e le raccomandazioni in essa contenute pertanto non possono più ritenersi sufficienti.

I datori di lavoro dovranno, pertanto, incidere più significativamente sulla gestione della propria realtà aziendale.

Innanzitutto, si segnala che vi sono alcune imprese che dovranno procedere ad una revisione e integrazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), prendendo in considerazione il nuovo rischio biologico collegato al virus.

Si tratta di tutte quelle imprese in cui la specifica attività lavorativa svolta potrebbe aumentare il rischio di contrarre il virus (come, ad esempio, le attività che prevedano una cospicua relazione col pubblico).

Particolare attenzione alla necessità o meno di aggiornare il DVR dovrà essere posta dai titolari di attività lavorative che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi. Tali attività sono riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV al d. lgs. 81/2008. Fra esse, ricordiamo le attività negli impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti e attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

In alcuni casi sarà necessario anche rivedere il DUVRI (ad esempio nei casi di presenza di imprese di pulizia nelle aziende).

Ogni imprenditore è poi tenuto a metter in campo ogni altra idonea misura di prevenzione a contenere il contagio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i), secondo cui il datore di lavoro «deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione».

Si tratta di misure organizzative e procedurali quali:

  • interrompere le trasferte di lavoro all’interno delle aree geografiche a rischio; con riguardo ai lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in tali aree geografiche, il datore di lavoro dovrà prevedere un rientro anticipato dei dipendenti, al fine di limitare l’esposizione al rischio di contagio. Essi inoltre dovranno procedere a limitare l’accesso di tali soggetti ai luoghi di lavoro, prevedendo per loro lo smart working per un determinato periodo di tempo o la sospensione temporanea della attività lavorativa, fermo il decorso della normale retribuzione;
  • limitare le trasferte internazionali e nazionali a quelle indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale;
  • sospendere i corsi di formazione e la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni;
  • effettuare le riunioni aziendali di lavoro, anche con clienti e fornitori, in videoconferenza, limitando il più possibile, ai casi indispensabili, le riunioni con partecipazione fisica diretta;
  • per il personale residente nella zona rossa, ricorrere allo smart working;
  • intensificare, con appositi prodotti igienizzanti, la pulizia degli spazi e delle superfici, soprattutto nei luoghi di aggregazione e transito di personale, quali la mensa, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, l’infermeria, ecc.;
  • dotare i dipendenti di guanti o mascherine protettive.

A proposito di smart working, il DPCM del 25 febbraio 2020 ha previsto una semplificazione transitoria (fino al 15 marzo 2020) della relativa disciplina e dei relativi adempimenti telematici per consentire una temporanea riorganizzazione delle attività aziendali a distanza e ridurre al minimo la mobilità dei lavoratori senza compromettere la produttività. La nuova disciplina si applica a qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti, nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.

La situazione è comunque in continua evoluzione ed è dunque inteso che le misure precauzionali messe in atto dai datori di lavoro dovranno progressivamente adattarsi ai futuri sviluppi della malattia e alle conseguenti indicazioni fornite dalle istituzioni nazionali e dall’OMS.

Nelle imprese dotate di un modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231/2001, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente all’Organismo di vigilanza (ODV) le misure attuate o che intende attuare per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, dal canto suo, l’ODV dovrà chiedere conto all’organo dirigente che non lo abbia informato delle misure adottate, nonché vigilare affinché tali misure siano effettivamente e tempestivamente applicate e all’occorrenza aggiornate.