La valida delega di funzioni non esclude la posizione di garanzia degli altri amministratori

La Corte di cassazione, nell’alveo dell’annosa vicenda giudiziaria legata all’Ilva s.p.a., ha di recente (Cass. pen. 7564/2020) ricordato alcuni dei principi cardine in tema di delega di funzioni in materia prevenzionistica.

Nella sentenza citata la Corte cassa senza rinvio la decisione della Corte di appello di Lecce con la quale, tra l’altro, era stata ritenuta insussistente la posizione di garanzia in capo a uno degli imputati in “considerazione dell’asserita assenza di delega” in campo prevenzionistico.

Ciò senza tener conto che il soggetto imputato rivestiva le cariche di vice-presidente della società e membro del consiglio di amministrazione, oltre a essere titolare di una delega risultante dagli atti.

La Corte riconoscendo i vizi di erronea applicazione della legge penale e carente motivazione, ricorda che gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, nelle società di capitali ricadono indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione e che qualora sia stata conferita valida delega di gestione a uno o più amministratori la portata della posizione di garanzia, degli ulteriori componenti del consiglio, può essere ridotta ma non interamente esclusa.

Ciò “poiché non possono, comunque, essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”, pertanto grava sui “componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda”.

Il tema trattato dalla decisione in parola offre l’occasione per ricordare che ex art. 16, comma 3, D.lgs. 81/2008, anche in presenza di valida delega, permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul “corretto espletamento” delle funzioni trasferite.

La norma citata prevede poi che l’obbligo di vigilanza possa essere assolto mediante l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 (MOG).

Ne discende che l’adozione di un MOG, entro cui sia operata una puntale ricognizione del sistema di deleghe interne e che preveda adeguate procedure di controllo e verifica del corretto espletamento delle funzioni delegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituisce importante presidio prevenzionistico idoneo a mitigare – e finanche escludere – la responsabilità penale del datore di lavoro e amministrativa della società (ex D.lgs. 231/2001).

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