L’avvenuta denuncia penale contro il professionista incaricato non è sufficiente a escludere la responsabilità tributaria del contribuente

La recente ordinanza della Corte di cassazione civile (sez. trib. n. 5661/2020) riafferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contribuente ha l’onere di vigilare sul puntuale adempimento del mandato professionale accordato al commercialista, sicché la responsabilità del contribuente, per omessa o inesatta dichiarazione o versamento d’imposta, è esclusa solo ove provi l’assenza di colpa e il comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Stanti i principi su colpevolezza e colpa, stabiliti dagli artt. 5 e 6 D.lgs. 471/1997, la Corte rileva che, nel caso di specie, la società contribuente non può considerarsi esente da “culpa in vigilando”. Infatti questa “non ha dimostrato il comportamento fraudolento del commercialistané di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia [contro il commercialista medesimo – n.d.r.], per altro alcuni anni dopo”.

Gli Ermellini chiariscono, poi, che la mera allegazione dell’avvenuta denuncia penale non vale neppure a consentire l’applicazione della sospensione prevista dall’art. 1, L. 423/1995 (“La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale”).

Ciò poiché, anche in questo caso, è necessario che il contribuente provi di “aver fornito al professionista incaricato, denunziato all’Autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato” (cfr. art. 1, comma 2, L. 423/1995). In altre parole è necessaria la dimostrazione del fatto che il mancato pagamento del tributo sia esclusivamente addebitabile al professionista.

Alla luce dei principi suddetti, la Corte ha quindi cassato con rinvio la pronuncia d’appello della Commissione tributaria della Lombardia, che aveva riconosciuto esente da responsabilità la società contribuente per il sol fatto di aver sporto denuncia contro il proprio commercialista.