L’obbligo di controllo del datore di lavoro non può tradursi in sorveglianza continua del lavoratore

Con recente assesto (Cass. civ. 3282_2020) la Corte ha escluso che il datore di lavoro debba essere considerato responsabile ex art. 2087 c.c. ove siano stati adempiuti tutti gli obblighi prevenzionistici e di controllo posti dalla legge.

Il caso era originato dalla caduta da un ponte mobile di un lavoratore, che durante lavorazioni in quota, aveva omesso di correttamente agganciare la cintura anticaduta.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c., chiarisce che la detta norma, pur comportando obblighi positivi in capo al datore (“il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, con la conseguenza che è possibile per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa”), non estende la responsabilità datoriale “fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica dei dipendenti e di correlativo pericolo”.

Spiega che dalla norma (art. 2087 c.c.) non può desumersi l’obbligo del datore di garantire un ambiente di lavoro “a rischio zero”, né l’adozione da parte dello stesso di strumenti volti a fronteggiare qualsiasi evenienza che possa essere fonte di pericolo per i lavoratori.

Perciò non v’è spazio per presunzioni automatiche di inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal datore. Infatti, per la sussistenza della responsabilità in parola occorre che vi sia colpa (“intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”) e che sia provato che la lesione del bene salute sia causalmente derivato dalla violazione di obblighi di comportamento previsti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze o tecniche tipiche del lavoro svolto.

La Corte rileva, dunque, come nel caso di specie sia emerso il puntuale assolvimento di tutti obblighi datoriali (conformità dei dispositivi di sicurezza a uso del lavoratore, assenza di qualsivoglia anomalia strutturale dei medesimi e dei macchinari utilizzati dal lavoratore medesimo, corretta formazione e informazione, continui richiami al corretto uso delle misure di protezione, persistente ed effettiva attività di vigilanza da parte del personale addetto), sì che la condotta del lavoratore potesse considerarsi causa esclusiva dell’evento lesivo, stante il suo carattere di “assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto ai procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”.

Su queste basi ha, quindi, confermato la sentenza di secondo grado con la quale era stato evidenziato che “l’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza“.

Quanto chiarito dalla Corte acclara l’importanza della predisposizione, all’interno dell’azienda, di un efficiente e corretto sistema di deleghe e controlli. Solo così, infatti, il datore potrà essere esente da responsabilità contrattuale.

Il tema della corretta sistematizzazione di deleghe e controlli, inoltre, rileva anche dal punto di vista della responsabilità penale (del datore persona fisica) e amministrativa delle imprese (ex D.Lgs. 231/2001).

In quest’ottica l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di sistemi di gestione certificati ISO 45001 e OHSAS 18001, che consentano la ricognizione delle deleghe, delle procedure e dei processi di controllo, può risultare un efficace presidio per la mitigazione dei rischi in materia prevenzionistica.

Envalue Consulting, forte dell’esperienza pluridecennale del proprio network professionale, potrà supportarvi con competenza e professionalità nello sviluppo e nell’implementazione di sistemi di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 integrati ai sistemi di gestione, in grado di minimizzare i rischi di commissione di reato nei più diversi contesti societari.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare un incontro conoscitivo presso i nostri uffici.