Via libera all’end of waste “caso per caso”

A stretta distanza dall’emanazione della legge “Sblocca cantieri” (L. 55/2019), il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la L. 128/2019 (di conversione del D.l. 101/2019), che modifica ulteriormente la disciplina dell’end of waste (art. 184-ter D.lgs. 152/2006).

L’intervento si colloca in una fase burrascosa per gli operatori del settore.

Con la pronuncia 28 febbraio 2018, n. 1229, del Consiglio di Stato Sez. IV, fu sostanzialmente bloccata la possibilità di rilascio – o il rinnovo – di autorizzazioni End of Waste “caso per caso” da parte delle Regioni e delle autorità locali delegate.

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, esclusero il “potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, asserendo che, in mancanza di criteri stabiliti a livello Euro-unitario, detto potere fosse solo in capo allo Stato medesimo (rectius il Ministero dell’Ambiente). Ciò poiché la scelta del legislatore fu quella di “individuare nel regolamento ministeriale l’atto idoneo ad intervenire ai fini della declassificazione “caso per caso”” del rifiuto a prodotto.

In sostanziale continuità con la discussa pronuncia del Consiglio di Stato si era, poi, posta la L. 55/2019, con la quale il legislatore aveva ribadito la necessità della definizione a livello sovranazionale o statale dei criteri di declassificazione. Il tutto senza prevedere alcuna salvaguardia per le autorizzazioni in corso di validità e rilasciate dalle autorità locali “caso per caso”.

In questo quadro, si inserisce l’art. 14bis D.l.101/2019 (conv. L. 128/2019) con cui, invece, il legislatore pare (ri)affermare il potere delle autorità locali di rilasciare autorizzazioni “caso per caso”, con contestuale doveroso aggiornamento delle autorizzazioni stesse, ove siano emanati decreti ministeriali recanti criteri specifici per determinate categorie di rifiuto.

Come auspicato dagli operatori del settore, lo stesso articolo prevede poi la salvaguardia delle autorizzazioni in essere, di quelle per le quali è in corso il procedimento di rinnovo e di quelle scadute ma per le quali sia presentata istanza di rinnovo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della l. 128/2019.

Un intervento senz’altro positivo, che però non manca di criticità soprattutto in ordine al nuovo sistema di controlli, che appare eccessivamente burocratizzato e passibile di creare incertezze e disparità di trattamento.

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