End of waste “caso per caso”: come prepararsi ai controlli

L’art. 184-ter del D. lgs. 152/2006 (come modificato dall’art. 14-bis del D.l. 101/2019, articolo inserito dalla L. n. 128/2019) ha introdotto una novità a lungo attesa dagli operatori del settore. Esso consente alle autorità competenti di definire i criteri end of waste “caso per caso”, ovvero all’interno delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di recupero rifiuti (autorizzazione unica, AIA, ecc.), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/Ce.

Abbiamo già trattato del tema nel precedente articolo Via libera all’end of waste “caso per caso”.

Il nuovo art. 184-ter contiene un’ulteriore novità, questa volta un po’ meno sperata dagli operatori del settore. Viene infatti introdotto un sistema di controlli sulle autorizzazioni rilasciate (commi da 3-bis a 3-septies dell’art. 184-ter del D. lgs. 152/2006), la cui complessità non trova giustificazione né nella Direttiva 2018/851/UE (di modifica della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE), né nella legge di delegazione europea 2018 (L. n. 117/2019), di recepimento della predetta Direttiva. Con buona pace del principio contenuto nella stessa legge di delegazione europea – principio che il Governo era tenuto a seguire – di semplificazione dei procedimenti amministrativi, “in particolare quelli autorizzatori”…

Il sistema prevede un controllo “a campione” sulla conformità delle modalità operative-gestionali degli impianti ai requisiti normativi sull’end of waste e agli atti autorizzatori.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dall’inizio della verifica. Ma se qualcosa va storto – ovvero, nel caso vengano riscontrate delle non conformità – sarà aperto un secondo sub-procedimento, con il coinvolgimento anche del Ministero dell’Ambiente. Tale procedimento, con propri termini di conclusione, può esitare in un’archiviazione o, nei casi più gravi, nella revoca dell’autorizzazione.

Insomma, una spada di Damocle che, di certo, non invoglia gli operatori ad utilizzare questo strumento dell’economia circolare che pure la Direttiva 2018/851/UE intendeva promuovere.

In questo contesto, le “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” adottate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) con delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 costituiscono un apprezzabile strumento di armonizzazione dei controlli operati dall’ISPRA e dalle ARPA delegate.

Ma come affrontare un potenziale controllo a campione della propria autorizzazione end of waste e come fare per richiedere per la prima volta questo tipo di autorizzazione?

Innanzitutto, si precisa che la normativa (e le Linee Guida) richiede che le imprese si dotino di un sistema di gestione (anche non certificato, ma, in quest’ultimo caso, esso dovrà essere codificato) in grado di dimostrare che gli end of waste che esulano dal processo produttivo dell’azienda siano conformi a quanto stabilito dall’autorizzazione e dall’art. 184-ter del D. lgs. 152/2006.

La garanzia e la conseguente dimostrazione di queste conformità saranno dunque date dall’approntamento e dalla formalizzazione di procedure interne che indichino in maniera chiara ed univoca quali adempimenti devono seguire i soggetti responsabili (dalla fase di accettazione del rifiuto, al suo trattamento, fino alle verifiche sul prodotto finale) e la relativa documentazione di prova (check list, report periodici ecc.), la quale evidenzi che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

La verifica delle procedure, per espressa previsione delle Linee Guida, sarà uno dei punti principali del controllo di ARPA.

Envalue Consulting, forte dell’esperienza multidisciplinare del proprio network, potrà supportarti nella predisposizione di un sistema di gestione in grado di allineare l’operatività aziendale ai requisiti di legge e alle nuove indicazioni delle Linee Guida SNPA.

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